La prossima settimana, a Verona, avverrà la riunione accertativa per il riconoscimento ministeriale della nuova SUPER DOC delle VENEZIE (BIANCO E PINOT GRIGIO), sulla base di una proposta di disciplinare a lungo contrattata e frutto di un paziente lavoro di ricucitura fra tutte le componenti della viticoltura pinotgrigista di Trentino, Veneto e Friuli.

Ecco una sintesi della Proposta di Disciplinare preparata dalla Associazione Temporanea di Impresa presieduta da Albino Armani

CHE COSA È (art. 1):

La denominazione di origine controllata “delle Venezie” è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
−  Pinot grigio, anche nella versione spumante e frizzante,
− bianco.

BASE AMPELOGRAFICA (art. 2):

1. La denominazione d’origine controllata “delle Venezie” seguita dalla
specificazione di vitigno Pinot grigio è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti aziendali composti per almeno l’85% dal predetto
vitigno; possono concorrere, per la restante parte, le uve dei vitigni
Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (friulano
e/o trevigiano) e Tocai friulano da soli o congiuntamente. Tuttavia, sempre
nel contesto del 15%, per un periodo di anni 10 a partire dall’anno di
approvazione della presente denominazione sono utilizzabili anche le uve
delle varietà ammesse alla coltivazione nella provincia di Trento e nelle
Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritte nel Registro Nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
2. La denominazione d’origine controllata “delle Venezie” bianco è riservata
al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
– Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo
(friulano e/o trevigiano) e Tocai friulano, da soli o congiuntamente, per
almeno il 50%;
– possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca
bianca, ammessi alla coltivazione nella provincia di Trento e nelle Regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà
di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti,
riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

LE RESE (art. 4)

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art.
1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura
specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
6. La Provincia di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su
proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-
amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 14,
commi 10 e 11 del d.lgs, n.61/2010:
– stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie»
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;
– adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento
del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per
superare squilibri congiunturali.

8.In annate particolarmente favorevoli la Provincia di Trento e le Regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima
della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare fino ad un
massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite
massimo di cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale non è consentito
ulteriore supero.
L’utilizzo dei mosti e dei vini di cui al precedente comma è regolamentato
secondo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 5.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata «delle Venezie» devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Delle Venezie» spumante e frizzante
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol.,
purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente
indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

NORME PER LA VINIFICAZIONE (Art. 5)

1. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione -ivi comprese le
operazioni di frizzantatura e spumantizzazione- dei vini di cui all’articolo 1
devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Provincia di
Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, tenuto conto
delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell’articolo
6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni
siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della
Provincia di Bolzano.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
3. È consentita l’aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse,
appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel limite
massimo del 15%.
4. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per
tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto
limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per
tutta la partita.
5. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la resa di 18 tonn.
sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni
regionali di cui al comma successivo.
La Provincia di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-
amministrativi, entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei
mosti e vini interessati, su proposta del Consorzio di tutela della
denominazione, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di
mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e
vini di cui al comma precedente alla certificazione con la DOC “delle
Venezie”. In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la
resa di cui sopra, oppure la parte di essa non interessata dai provvedimenti
precedenti, sono classificati come vino IGT bianco o vino generico.
6. E’ ammessa la facoltà della riclassificazione alla DOC “delle Venezie”
degli esuberi di produzione -fino al 20% della resa massima ad ettaro- delle
DOC i cui vigneti insistono nella stessa area di produzione, a condizione che
i vini siano potenzialmente rivendicabili con la predetta DOC “delle
Venezie” e sempreché le produzioni complessive siano pari o inferiori a
quella prevista per la DOC “delle Venezie”.
7. Lo spumante Pinot Grigio Doc delle Venezie deve essere ottenuto
esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

COME DEVE ESSERE IL VINO (art. 6)

1.I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Pinot grigio:
– colore: da giallo paglierino al ramato, talvolta anche rosato;
– odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
– sapore: fresco e armonico; da secco ad abboccato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Pinot grigio frizzante:
– colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi dal ramato al rosato;
– odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
– sapore: fresco e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Pinot grigio – spumante:
– colore: giallo paglierino chiaro, talvolta con riflessi dal ramato al rosato;
– odore: fruttato, intenso, caratteristico, talvolta leggermente aromatico;
– sapore: morbido e armonico, nelle versioni da extra brut a dry,
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 5.0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

bianco:
– colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
– odore: fruttato, intenso, gradevole, talvolta leggermente aromatico;
– sapore: secco, armonico, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, l’odore ed
il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.
3. In relazione all’eventuale aggiunta, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di
vino proveniente da vitigni a bacca bianca aromatici, l’odore e il sapore dei
vini può evidenziare un lieve sentore aromatico, tale da non snaturare la
tipicità varietale.
4. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con
proprio decreto.

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE (art. 7)

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata “delle Venezie” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno l’acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore
quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari,
sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
4. E’ altresì vietato l’impiego di indicazioni geografiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone
delimitate nel precedente art. 3. E’ tuttavia consentita la facoltà dell’uso
della menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo.
5. Il nome del vitigno Pinot grigio può precedere il riferimento della
denominazione di origine controllata “delle Venezie”.

CONFEZIONAMENTO (art. 8)

1. Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» Pinot
grigio deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di
vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, vite a vestizione lunga e
vetro a T. E’ consentito altresì l’uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e
poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,
nei volumi non inferiori a 2 litri.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» Pinot
grigio spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali
bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con
apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o
promozionali, l’uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la
tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali
che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacità
fino a litri 0,200 e’ consentito anche l’uso del tappo a vite, eventualmente
con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.
3. Per il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» bianco
è consentita esclusivamente la commercializzazione diretta al consumatore
finale in damigiane in vetro fino a 60 litri.

CONTROLLI (art. 10)

VALORITALIA S.R.L.