Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“TRENTO”
Decreto 30 ottobre 2002
Articolo 1
(Ambito applicazione)
La denominazione di origine controllata “Trento” è riservata al vino spumante bianco e
rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione in bottiglia che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
(Vitigni ammessi)
I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione
varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
Articolo 3
(Zona di produzione)
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di
sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi di:
Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo
Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo,
Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga,
Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S.Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo,
Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno,
Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spera,
Spormaggiore, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago,
Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa
Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.
Articolo 4
(Condizioni ambientali e rese)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini
spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui
deriva lo spumante, le specifiche caratteristiche di qualità.
L’iscrizione all’albo dei vigneti comporta il preventivo accertamento da parte del
servizio vigilanza e promozione dell’attività agricola della provincia autonoma di Trento,
delle condizioni naturali e tecnico-colturali, nonché della vocazionalità alla specifica
produzione in base anche a valutazioni di ordine tradizionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a
non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del vino.